Art. 222 – Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ istituito un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della  pesca e dell’acquacoltura.
  2. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’ decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.