ART. 24. (Modifica della normativa sull’APE sociale)

  1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
    • a) al comma 179, alinea: le parole le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    • b) al comma 179, lettera a) le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse;
    • c) le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso alla presente legge.
  2. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 141,4 milioni di euro per l’anno 2022, 275,0 milioni di euro per l’anno 2023, 247,6 milioni di euro per l’anno 2024, 185,2 milioni di euro per l’anno 2025, 104,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l’anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate per l’anno 2022.