ART. 25 (Opzione donna)

  1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
    • a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome
    • b) al comma 3 le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2021,” vanno sostituite dalle seguenti: “In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022”.