ART. 26. (Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
    a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
    b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante………….»