Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
    sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai
    lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla
    normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
  2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
    connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai
    lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
    condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
    svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del
    1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero
    ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
  3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del
    provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio
    2020, n. 6.
  4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente
    disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità
    pubblica.
  5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente 
    previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a
    carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
    Gli enti previdenziali
    provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
    Qualora dal
    predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti
    previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.
  6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante
    nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità
    pubblica.
  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.