ART. 27. (Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

  1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante……….. »