Art. 29 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

  1. Le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche».