Art. 29. Riordino degli incentivi

  1. L’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
  2. Presso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro
  3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse: 
    a) le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
    b) le risorse di cui all’articolo 32, comma 5.