Art. 30. Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione

  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all’ occupazione, è istituito, presso l’ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:
    a) categorie di lavoratori interessati;
    b) categorie di datori di lavoro interessati;
    c) modalità di corresponsione dell’incentivo;
    d) importo e durata dell’incentivo;
    e) ambito territoriale interessato;
    f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.
  2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all’occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
  3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all’ occupazione ne danno comunicazione all’ANPAL.
  4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all’occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.