1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l’importo di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. (38)
2. Ai fini di cui al comma 1 è apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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