Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

  1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’ attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’ articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
  2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
  3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’ autoimprenditorialità di cui all’ articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’ articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’ articolo 10, comma 1, e di cui all’ articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.