- Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unita’ per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
- All’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.
- All’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .
- Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unita’ per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui
all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. - Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.