Art. 4. (Atto costitutivo e statuto)

  1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:
    a) l’organizzazione promotrice;
    b) la denominazione dell’istituto;
    c) la sede legale;
    d) l’articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell’istituto;
    e) gli organi di amministrazione e di controllo;
    f) le finalità e le funzioni dell’istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
    g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
    h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
  2. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le codificazioni si intendono approvate.
  3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.