Art. 4 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. Il mandato rilasciato all’istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, e’ trasmesso, a cura dell’istituto stesso, all’amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta.
    Il mandato, firmato dal mandante e dall’operatore autorizzato dall’istituto di patronato a riceverlo, deve contenere:
    a) l’espressa indicazione del mandatario;
    b) la data e l’oggetto del mandato;
    c) l’indicazione della sede dell’istituto di patronato delegata a trattare la pratica;
    d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso e’ rilasciata all’assistito.
    Qualora le modalita’ operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell’intervento, il mandato e’ trasmesso con le medesime modalita’.
  3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli atti in lingua italiana.
    Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue.
  4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano coinvolte piu’ amministrazioni, l’amministrazione che riceve il mandato ha l’obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive fasi di trattazione della pratica.
  5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell’intervento oggetto del mandato e, comunque, con l’esaurimento del relativo procedimento amministrativo.
    L’amministrazione competente deve comunicare l’esito della richiesta, oltre che all’interessato, anche all’istituto di patronato mandatario.
  6. In caso di revoca del mandato, l’istituto di patronato subentrante deve darne comunicazione all’amministrazione destinataria dell’intervento ed all’istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
  7. Ai fini dell’attribuzione della pratica svolta, puo’ essere rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui l’intervento non sia gia’ stato definito positivamente.
    Il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso di definizione e per quelle successive.
  8. La revoca non opera rispetto all’intervento gia’ svolto, se definito positivamente.