Art. 4 – Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente

  1. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
    Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, e’ autorizzato, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 9, dell’articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal comma 8, dell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.