Art. 43 – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’ attività d’ impresa

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e’ istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Il Fondo e’ finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’ art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonchè attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
  4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:
    a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa;
    b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
    c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonchè le procedure per l’accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
  6. L’articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e’ abrogato. Il primo periodo dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ abrogato.
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 265.