Art. 47 – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’ impresa S.p.A. – Invitalia

  1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto.
    Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’ art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.