Art. 49 – Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l’ innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino

  1. Nell’ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilita’ sostenibile pubblica e privata e la competitività dell’industria dell’ automotive, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata “Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilita’ e dell’ automotive” con sede a Torino. Il finanziamento e’ erogato nel rispetto delle condizioni di cui all’ articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014.
  2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d’insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilita’, ivi comprese la mobilita’ elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’ Intelligenza Artificiale al settore della mobilita’ in genere.
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell’intervento e di realizzazione dell’infrastruttura logistica e per l’erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull’esecuzione del progetto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.