Art. 5 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. L’attivita’ di patrocinio, in sede amministrativa, e’ svolta attraverso due fasi di trattazione:
    a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
    b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.
  2. Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione
    utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l’opposizione, il ricorso.
    L’attivita’ di patrocinio puo’ intervenire anche in un momento successivo all’inoltro della domanda o del ricorso, purche’ l’amministrazione destinataria non abbia gia’ deciso in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non e’ stato ancora comunicato.
    Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel corso di una delle fasi procedurali costituiscono interventi meramente sollecitatori, pertanto non utili ai fini del finanziamento, ferma restando la validita’ del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.
    In caso di prestazioni erogate d’ufficio dagli istituti previdenziali o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l’intervento del patronato potra’ essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all’istituto per provvedere.