- Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente
decreto. - Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere dall’anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 euro dall’anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
- Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l’articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l’emergenza COVID-19.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)