Art. 6 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all’articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, e’ attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato.
  2. Qualora la richiesta di patrocinio comporti l’attivazione di piu’ interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente e’ attribuito il relativo punteggio. 
  3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la pratica deve contenere documentazione di data certa che dimostri l’assunzione di patrocinio, nonche’ atti idonei a comprovare l’avvenuta definizione positiva da parte dell’amministrazione competente.
  4. Qualora la decisione dell’amministrazione competente non possa essere ottenuta in originale potra’ essere sostituita da:
    a) formali comunicazioni dell’amministrazione competente che riportino gli estremi della prestazione riconosciuta e la data di definizione della stessa;
    b) risultanze delle banche dati delle amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti gli elementi necessari ad identificare l’esito dell’intervento e la data di definizione dello stesso.
  5. Per quanto riguarda l’attivita’ svolta all’estero, ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la decisione dell’ amministrazione competente potra’ essere sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi la definizione positiva dell’intervento; tale documentazione deve riportare una data non anteriore al 1° gennaio dell’anno precedente a quello preso in considerazione per il riconoscimento dell’ attivita’ svolta.
  6. In presenza di modalita’ operative che prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni competenti, la documentazione
    prevista dai commi precedenti potra’ essere sostituita da quella che derivera’ dall’applicazione delle predette modalita’.