Art. 60 – Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

  1. L’ autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 64 milioni di euro per l’anno 2020. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2020. 
  3. All’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
     – a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l’anno 2020»;
     – b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale»;
     – c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell’attività produttiva.»;
    – d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali». 
  4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021. 
  5. Per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’ incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020. 
  6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’ articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ incrementata di 950 milioni di euro per l’anno 2021.
  7.  Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di euro per l’anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 114.