ART. 65 (CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca)

  1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativamente al contratto di espansione, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) Al comma 1 dopo le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 2022 e 2023».
    b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi».
    c) Al comma 5-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di … »,
    d) al comma 7 le parole “entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di … milioni di euro per l’anno 2022, di ….