Art. 66 – Interventi di rafforzamento patrimoniale

  1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze puo’ essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di societa’ controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114.