Art. 7 (DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193)

  1. La struttura organizzativa degli istituti di patronato e’ articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all’estero.
  2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l’attivita’ dell’intera struttura organizzativa, nonche’ di garantire l’efficienza e la qualita’ dei servizi previsti dalla legge.
    Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella citta’ ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all’erogazione delle prestazioni,
    mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate.
    Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
  3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l’attivita’ interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello.
    Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa.
    Nelle regioni composte da meno di quattro province la responsabilita’ della sede regionale puo’ essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.
  4. La sede provinciale e’ ubicata nel capoluogo di provincia.
    Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui l’apertura della sede in localita’ geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l’utenza dell’istituto di patronato.
  5. La sede provinciale deve: 
    a) possedere le caratteristiche di unita’ operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata;
    b) essere chiaramente identificabile, attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell’istituto di patronato ed
    il logo, ai fini di ogni controllo;
    c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa;
    d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali;
    e) osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali.
  6. E’ consentita l’apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui e’ gia’ presente un ufficio provinciale; e’ consentita inoltre l’apertura di piu’ sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purche’ la presenza di tali uffici assicuri una piu’ proficua
    assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L’orario di lavoro degli uffici zonali non puo’ essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.
  7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente autonome l’una dall’altra e dall’organizzazione promotrice ed
    occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa
    struttura.
  8. I responsabili di sedi provinciali non possono essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale.
    Soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno puo’ essere impiegato in due sedi zonali purche’ assicuri gli orari di cui al comma 6.
  9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali, possono occupare locali concessi dall’associazione promotrice nelle sue varie articolazioni; le sedi all’estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall’organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale.
    Copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  10. Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell’istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio.
    Per le sedi operative all’ estero i locali dovranno rispettare la legislazione del paese sulla idoneita’ degli immobili ad uso ufficio.
    I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del paese estero.
  11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o a quelle operative all’estero devono essere addetti gli operatori
    indicati all’articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono l’attivita’ prevista dalla legge medesima.
  12. Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell’ organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.
  13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sede non puo’ essere riconosciuta.
  14. Gli istituti di patronato gia’ riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta data.