- All’ articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.” e, all’ultimo periodo, le parole “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Il trattamento di cui al presente articolo è
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio
2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo è soppresso;
2. al settimo periodo le parole: “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “4-bis. Ai sensi dell’articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica,
delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, commi 7 e 8.”
e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»
f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale”;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”;
h) dopo il comma 8-quinquies sono inseriti i seguenti:
“8-sexies. Per l’anno 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima indicata al comma 8-quater, utilizzando le risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dei commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, previo accertamento delle stesse di intesa con INPS e comunicazione delle medesime al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non possono in ogni caso in ogni caso essere emessi altri provvedimenti concessori. - Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede
ai sensi dell’articolo …