Art. 70 – Modifiche all’ articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

  1. All’ articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
    aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.” e, all’ultimo periodo, le parole “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse; 
     b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Il trattamento di cui al presente articolo è
    riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio
    2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”;
     c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
         1. il sesto periodo è soppresso;
         2. al settimo periodo le parole: “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
     d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “4-bis. Ai sensi dell’articolo 126, commi 7 e 8, e ai
    fini della relativa attuazione, l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica,
    delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, commi 7 e 8.”
     e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
    «5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»
     f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale”;
     g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
         “6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”;
     h) dopo il comma 8-quinquies sono inseriti i seguenti:
       “8-sexies. Per l’anno 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima indicata al comma 8-quater, utilizzando le risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dei commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, previo accertamento delle stesse di intesa con INPS e comunicazione delle medesime al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non possono in ogni caso in ogni caso essere emessi altri provvedimenti concessori.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede
    ai sensi dell’articolo …