Art. 74 – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive

All’ articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
– a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e’ sostituita dalla seguente:

          =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.750                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |1.500                |
                +-------------+---------------------+
       

– b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e’ sostituita dalla seguente:

           =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |750                  |
                +-------------+---------------------+
       

– c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.»;
– d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;
– e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».

2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 400 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
– a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
– b) euro 150 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto;
– c) euro 100 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonchè da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non e’ cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e’ soggetto ai limiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.à