Art. 8. (Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)

  1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:
    a) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
    b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
    c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
    d) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
  2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessato l’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all’articolo 13.
  3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.