Art. 82 – Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021

  1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest’ultima contratte nei confronti dell’Istituto per il credito sportivo, può richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d’Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all’emergenza COVID-19. La garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea
  2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonchè a conclusione delle attività organizzative concernenti l’evento denominato «Mondiali di Sci Cortina 2021» una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato «Fondazione Cortina 2021» , accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l’organizzazione dell’evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministriDipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  3. All’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019» , sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport» ;
    b) al comma 7 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l’articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
    c) al comma 21, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  4. All’articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’ultimo periodo e’ soppresso. 
  5. Per le finalità di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.