Art. 97 – Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’ articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

  1. All’ articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo la parola: “richiesta” è soppressa la parola: “dell’interessato” e sono aggiunte, infine, le seguenti: “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”;
    b) al secondo periodo, dopo la parola: “Il fondo” sono inserite le seguenti: “, previa esibizione della contabile di pagamento,” e dopo le parole: “dei datori di lavoro” sono aggiunte le seguenti: “e degli eventuali condebitori solidali”.