Art. 99 – Osservatorio del mercato del lavoro

  1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato “Osservatorio”).
  2. L’Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
    a) studio ed elaborazione dei dati relativi all’ occupazione con particolare riferimento all’analisi
    per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
    b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;
    c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
    d) supporto all’individuazione dell’offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
    e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
  3. L’Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
    .
  4. Per le finalità dell’Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell’Istat, dell’Inps, dell’Inail, dell’Anpal, dell’Inapp, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell’ Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
  6. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.