Assegni familiari (ANF) anche per lavoratori extracomunitari

Gli assegni familiari (ANF) spettano anche ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo e con il nucleo familiare residente in un paese terzo: questo è quanto stabilito dalla sentenza n.1503/2021 emessa dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro e Previdenza, il 12 marzo 2021, sulla scia di altre pronunce che intendono non discriminare i lavoratori stranieri residenti in Italia nell’accesso alle misure di sostegno al reddito e sostegno ai nuclei familiari.

Quali sono i requisiti

Gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) spettano a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento direttoin base alle condizioni di reddito familiare.Si ha infatti diritto all’assegno ANF con un reddito complessivo, per il nucleo familiare, inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.

Assegni familiari (ANF) anche per lavoratori extracomunitari: precedenti sentenze

Per quanto riguarda gli assegni familiari (ANF) ai lavoratori extracomunitari, precedenti sentenze si erano già espresse positivamente sul diritto dei lungo-soggiornanti in Italia: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, con due sentenze depositate il 25 novembre 2020, aveva già chiarito che un cittadino di nazionalità extra-UE che vive in Italia (con permesso di soggiorno, o soggiornante da lungo periodo) e possiede i requisiti per richiedere gli assegni familiari, deve riceverli anche per i familiari a carico residenti fuori dall’Ue, sebbene questa erogazione fosse stata finora negata dall’Inps.

La Corte Ue ha infatti già evidenziato che non ci può essere differenza di trattamento tra lavoratore italiano e lavoratore straniero che versa comunque i contributi in Italia, perché questo è in contrasto con le direttive europee n. 109/2003 (che riguarda i titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato) e n. 2011/98 (che riguarda i titolari di un permesso per famiglia o lavoro o in attesa occupazione).

 

Leggi la sentenza sulla Direttiva 109/2003/CE

Leggi la sentenza sulla Direttiva 2011/98/UE

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