Assegno congedo matrimoniale per operai dell’industria e dell’artigianato

L’Assegno per il congedo matrimoniale, destinato ad operai dell’industria e dell’artigianato, è oggetto del Messaggio INPS n.2951/2023.

In particolare, tale congedo ha la durata di otto giorni consecutivi e garantisce l’erogazione ai suddetti lavoratori di un assegno, a carico dell’INPS, pari a sette giorni di retribuzione.

Requisiti

I requisiti per l’Assegno per il congedo matrimoniale, destinato ad operai dell’industria e dell’artigianato, prevedono che venga erogato in occasione di matrimoni civili, concordatari o unioni civili, e che non sia cumulabile con “eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo (cfr. la circolare n. 248/1992), a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni”, come riporta il suddetto Messaggio INPS.

Inoltre è necessario che:

  • il rapporto di lavoro sia iniziato da almeno una settimana;
  • il lavoratore ricopra la qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Assegno congedo matrimoniale per lavoratori stranieri

L’Assegno per il congedo matrimoniale, nei casi di lavoratori stranieri, è erogato se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.

Invio domanda di congedo matrimoniale per operai dell’industria e dell’artigianato

L’invio della domanda di congedo matrimoniale per operai dell’industria e dell’artigianato deve essere presentata all’INPS dal lavoratore stesso con almeno sei giorni di preavviso, salvo casi eccezionali.

Inoltre, come da Messaggio INPS n.2147/2022, hanno diritto all’assegno di congedo matrimoniale, con pagamento diretto INPS, anche i lavoratori appartenenti alla suddetta categoria che si trovino in stato di disoccupazione e che “nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati” (Messaggio INPS n.2951/2023). In questo caso, la domanda va inviata all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

 

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