Assegno di incollocabilità INAIL: rivalutazione importo da luglio 2023
L’Assegno di incollocabilità INAIL ha visto una rivalutazione dell’importo a partire da luglio 2023, come comunica la Circolare INAIL n.34/2023.
In particolare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2023, n. 84, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato nella misura di euro 290,11.
Alle operazioni di conguaglio si provvederà direttamente con il pagamento del rateo di ottobre 2023, comunica ancora la suddetta Circolare INAIL.
Assegno di incollocabilità: che cos’è?
L’assegno di incollocabilità è una prestazione socio-sanitaria erogata dall’INAIL, e prevede un’indennità economica non soggetta a tassazione IRPEF.
Tale beneficio spetta nei seguenti casi:
- età non superiore a 65 anni;
- impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
- grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 1124/1965), per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del d.lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.
L’assegno di incollocabilità dura, inoltre, fino al compimento del 65° anno d’età, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.
Tratto da: “Guida alle prestazioni INAIL – 2018“.
Invio domanda Assegno di incollocabilità tramite patronato
L’invio della domanda di assegno di incollocabilità è possibile anche tramite il Patronato INPAS Confsal, cliccando sul link che segue
Si ricorda che è possibile inviare la domanda anche tramite la Sede INAIL di appartenenza