Assegno di maternità e nuovi beneficiari extra-Ue
Nuovi titoli di soggiorno validi
Per l’Assegno di maternità, nuovi beneficiari extra-Ue e quindi nuovi titoli di soggiorno validi sono stati stabiliti dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022.
In particolare, la nuova norma si riferisce ai lavoratori atipici e discontinui, cittadini di paesi extra-europei, i quali ora potranno richiedere e ricevere l’Assegno di maternità erogato dallo Stato, grazie all’ampiamento della platea dei beneficiari.
Nuovi beneficiari dell’Assegno di maternità
I nuovi beneficiari dell’Assegno di maternità erogato dallo Stato sono cittadini di paesi extra-europei, in particolare, padri e madri, sia naturali che adottivi o affidatari, i quali siano:
“1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”
come comunica il Messaggio INPS n.3656/2022
Requisiti
I requisiti per accedere all’Assegno di maternità dello stato, riferiti alla madre e al padre, sono contenuti nei punti 2 e 3 della Circolare INPS n.143/2001
Importo Assegno di maternità
L’importo dell’Assegno di maternità, per l’anno 2022, è pari a euro 2.183,77 (annui), e spetta per ogni figlio nato o adottato o in affidamento (sempre minorenne).
L’importo comunque viene stabilito e rivalutato ogni anno.
L’INPS, nel Messaggio n.3656/2022, ricorda infine che “l’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno”
Invio domanda Assegno di maternità
La domanda per l’Assegno di maternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
La domanda, inoltre, può essere inviata attraverso i servizi gratuiti del Patronato Inpas Confsal nella sede più vicina a te.
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