Assegno mensile di invalidità anche in caso di attività lavorativa
L’assegno mensile di invalidità verrà erogato anche in caso di attività lavorativa, se il reddito annuo non supera o è pari a € 4.931,00; questo è quanto comunicato dal Messaggio Inps n.4689 del 28 dicembre 2021, il quale va a superare quanto invece scritto nel precedente messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021.
Tale disposizione è valida a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge n. 215 del 2021
Domande respinte
Nel caso di domande di assegno di invalidità respinte a seguito del messaggio Inps n.3495 del 14 ottobre 2021, l’Istituto di Previdenza comunica che riesaminerà d’ufficio (ossia automaticamente) e in autotutela queste richieste, sulla base del nuovo assetto normativo.
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