Assegno mensile di invalidità: requisito di inattività lavorativa
Il Messaggio INPS n.3495 del 14 ottobre 2021 torna sul requisito di inattività lavorativa nell’ambito dell’assegno mensile di invalidità: a tal proposito, infatti, rifacendosi a recenti pronunce della Corte di Cassazione, afferma che:
“il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)”
Così, a partire dal 14 ottobre 2021, data di pubblicazione del suddetto Messaggio INPS:
“l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario”
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