Assegno Sociale: nuova domanda semplificata
Per l’Assegno Sociale è ora prevista una nuova domanda semplificata, nell’ambito del progetto di innovazione digitale previsto dal PNRR.
Si fa presente che tale progetto mira alla realizzazione di una piattaforma dedicata, utile sia per la domanda stessa che per l’istruttoria, ma relativa solo all’Assegno Sociale (categoria 078) e non all’Assegno Sociale sostitutivo (categoria 044).
Tale domanda semplificata per l’Assegno Sociale è, per ora, rilasciata in via sperimentale dall’INPS (come da Messaggio n.2003/2023) e riguarda solo l’invio da parte del cittadino in maniera autonoma, quindi tramite SPID, CIE e CNS.
Rimane comunque sempre possibile inviare la domanda di Assegno Sociale avvalendosi dei servizi di un patronato come INPAS Confsal.
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Che cos’è?
L’assegno Sociale è un’erogazione economica di sostegno al reddito che spetta a cittadini italiani e stranieri che si trovino in condizioni economiche di bisogno, previo invio di domanda.
Informazioni nuova domanda semplificata Assegno Sociale
Le informazioni contenute nella nuova domanda semplificata per l’Assegno Sociale sono le seguenti:
- codice fiscale del richiedente;
- residenza;
- indennità/trattamenti erogati dall’INPS;
- Stato civile “separata/o” o “divorziata/o” (da inserire obbligatoriamente, insieme agli estremi della sentenza di separazione/divorzio o del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione. Nell’ipotesi, invece, di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo);
- nel caso di Cittadini extracomunitari, dovrà essere allegato il titolo di soggiorno di cui si è in possesso;
- informazioni reddituali non autocertificabili
- consenso privacy
pubblica INPS nel suddetto Messaggio.
Ricordiamo, inoltre, che la domanda di Assegno Sociale può essere inviata all’INPS solo a partire dal mese in cui si raggiunge il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.