Assegno Unico 2023: chi deve inviare una nuova domanda?
Relativamente all’Assegno Unico 2023 spesso ci si chiede chi dovrà inviare una nuova domanda.
Infatti, tale misura di sostegno alle famiglie ha la durata di un anno, da marzo a febbraio dell’anno successivo, ma con la Circolare INPS n.132/2022 sono state introdotte delle importanti novità.
Infatti per ricevere l’Assegno Unico nel 2023 non sarà necessario inviare una nuova domanda, se questa è già stata presentata e accolta tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023, e quindi l’Assegno Unico per figli a carico è stato già erogato.
In questi casi quindi l’INPS continuerà a erogare l’Assegno Unico d’ufficio, cioè automaticamente, sebbene questo sarà calcolato sulla base dell’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, mentre a partire da marzo 2023, nel caso non si presenti nuova DSU, gli importi erogati saranno al minimo stabilito, come da normativa.
Quindi, se si presenta nuova DSU entro il 30 giugno 2023, gli importi già erogati saranno rivalutati a partire da marzo 2023, e verranno corrisposti gli eventuali arretrati calcolati a partire da questo mese.
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Ma allora chi deve inviare una nuova domanda di Assegno Unico?
Cittadini che dovranno presentare nuova domanda per il 2023
I cittadini che dovranno presentare nuova domanda di Assegno Unico per il 2023, anche attraverso il nostro Patronato INPAS Confsal, sono i seguenti:
- chi non ha mai beneficiato di tale misura di sostegno alle famiglie (qui i requisiti);
- chi ha inviato domanda ma questa risulta “Respinta”;
- chi ha inviato domanda ma questa risulta “Decaduta”;
- chi ha inviato domanda ma questa risulta “Rinunciata”
- chi ha inviato domanda ma questa risulta “Revocata”
La Circolare INPS n.132/2022 ricorda inoltre che “per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa”
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