Assegno Unico: beneficiari stranieri e permessi di soggiorno

Per l’Assegno Unico, alcuni chiarimenti sui beneficiari stranieri e permessi di soggiorno sono stati pubblicati nel Messaggio INPS n.2951/2022. In particolare si fa riferimento ai titoli di soggiorno utili per richiedere, e quindi ottenere, tale misura di sostegno al reddito delle famiglie.

Beneficiari stranieri extra-Ue

Per i beneficiari stranieri extra-Ue dell’Assegno Unico si ricorda che, secondo il decreto legislativo n.230/2021, il richiedente deve possedere:

  • “un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • oppure un permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
  • oppure un permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”

come riporta il suddetto Messaggio INPS.

Inoltre, sono inclusi nella misura dell’Assegno Unico anche:

  • “gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente”

come ricorda la circolare INPS n.23/2022

Familiari dei beneficiari stranieri dell’Assegno Unico

Per ciò che riguarda i familiari dei beneficiari stranieri dell’Assegno Unico:

  • per i cittadini dell’Unione europea (UE)sono inclusi tra i beneficiari i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30);
  • per i cittadini extra UE, invece, è necessario che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.)

(Messaggio INPS n.2951/2022)

 

Altri beneficiari stranieri dell’Assegno Unico

Tra gli altri beneficiari stranieri dell’Assegno Unico troviamo i titolari di contratto di:

  • “Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale”

Nonché, titolari di:

  • Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento)”

(Messaggio INPS n.2951/2022)

Cittadini stranieri esclusi

Tra i cittadini stranieri esclusi dall’Assegno Unico familiare troviamo i titolari di:

  • “Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
  • Visite, affari, turismo”

(Messaggio INPS n.2951/2022)

Cittadini del Regno Unito

Per i cittadini del Regno Unito residenti in Italia al 31 dicembre 2020 verranno applicate le norme relative ai cittadini UE, e quindi questi verranno equiparati ai cittadini dell’Unione Europea, senza bisogno di richiedere altri titoli di soggiorno se la residenza anagrafica sarà contenuta nell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

Se invece tali cittadini del Regno Unito non risultano residenti sul territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, verrà applicata la normativa inerente ai cittadini Extra-UE

Riesame domande respinte per scadenza titolo di soggiorno

Il riesame delle domande di Assegno Unico respinte per scadenza del titolo di soggiorno terranno conto anche dell’eventuale invio della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, il diritto decadrà solo nei casi di mancato rinnovo del titolo di soggiorno, oppure del suo annullamento/revoca.

Domanda Assegno Unico

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