Assegno Unico e Assegni familiari dal 1° marzo 2022: precisazioni INPS

Sull’Assegno Unico e sugli Assegni Familiari, dal 1° marzo 2022, alcune precisazioni INPS sono state pubblicate tramite un comunicato stampa datato 01.03.2022. Infatti, sulla base del decreto legislativo n.230/2021, a partire dal 1° marzo 2022:

  • non verranno più erogati gli ANF (Assegno Unico Familiare) e gli AF (Assegni Familiari) a quelle famiglie che vedranno erogarsi, su domanda, l’Assegno Unico;
  • gli ANF e gli AF verranno però ancora corrisposti a quelle famiglie “composte unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiticome riportato dal suddetto Comunicato stampa INPS

Dopo il 1° marzo 2022:

  • se si hanno i requisiti per l’Assegno Unico (che trovi qui), non si potrà più fare richiesta né di ANF né di AF;
  • quando poi i figli per cui si ha diritto all’Assegno Unico, compiranno 21 anni di età (se non affetti da disabilità) si potrà fare richiesta di ANF o AF, ma solo per persone diverse dai figli, come ad esempio coniuge non separato, nipoti o fratelli (come indicato dalla circolare INPS n.34/2022)

 

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Requisiti per Assegno Familiare (ANF) a partire dal 1° marzo 2022

I requisiti per l’Assegno Familiare  (ANF) a partire dal 1° marzo 2022 sono i seguenti:

  • la persona che ne fa domanda deve far parte di un nucleo familiare che sia composto da coniugi non legalmente separati, o da fratelli/sorelle/nipoti con meno di 18 anni o senza limiti di età se affetti da patologia che non gli permetta di svolgere alcun lavoro, nei casi in cui siano orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti

Quindi, nel nucleo familiare del richiedente non devono esserci:

  • figli minorenni a carico;
  • figli oltre i 18 anni di età e fino ai 21 anni, che frequentino scuole superiori o professionali o di formazione, oppure l’università, nonché titolari di un tirocinio lavorativo o di un contratto di lavoro, con redditi minori di 8000 euro. Inoltre, nella famiglia del richiedente non deve essere presente un figlio maggiorenne fino a 21 anni di età che sia disoccupato e iscritto a centri pubblici per l’impiego, o a servizio civile, o affetto da disabilità (in questo caso non sono previsti limiti di età).

I beneficiari di ANF, a partire dal 1° marzo 2022, oltre a possedere i requisiti appena menzionati, devono essere:

  • “Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
  • Lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
  • Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
  • Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
  • Percettori di NASpI;
  • Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
  • Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
  • Lavoratori in aspettativa sindacale;
  • Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
  • Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
  • Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF”

Come riportato dal Comunicato Stampa INPS del 1° marzo 2022.

Domanda Assegno Unico e Domanda Assegno Nucleo Familiare (ANF)

La domanda per l’Assegno Unico e la domanda per l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) può essere presentata anche attraverso i servizi del nostro Patronato Inpas Confsal, cliccando sui link che seguono:

 

Domanda Assegno Unico Familiare

 

Domanda Assegno familiare (ANF)

 

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