Assegno Unico e Assegni familiari dal 1° marzo 2022: precisazioni INPS
Sull’Assegno Unico e sugli Assegni Familiari, dal 1° marzo 2022, alcune precisazioni INPS sono state pubblicate tramite un comunicato stampa datato 01.03.2022. Infatti, sulla base del decreto legislativo n.230/2021, a partire dal 1° marzo 2022:
- non verranno più erogati gli ANF (Assegno Unico Familiare) e gli AF (Assegni Familiari) a quelle famiglie che vedranno erogarsi, su domanda, l’Assegno Unico;
- gli ANF e gli AF verranno però ancora corrisposti a quelle famiglie “composte unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti” come riportato dal suddetto Comunicato stampa INPS
Dopo il 1° marzo 2022:
- se si hanno i requisiti per l’Assegno Unico (che trovi qui), non si potrà più fare richiesta né di ANF né di AF;
- quando poi i figli per cui si ha diritto all’Assegno Unico, compiranno 21 anni di età (se non affetti da disabilità) si potrà fare richiesta di ANF o AF, ma solo per persone diverse dai figli, come ad esempio coniuge non separato, nipoti o fratelli (come indicato dalla circolare INPS n.34/2022)
Requisiti per Assegno Familiare (ANF) a partire dal 1° marzo 2022
I requisiti per l’Assegno Familiare (ANF) a partire dal 1° marzo 2022 sono i seguenti:
- la persona che ne fa domanda deve far parte di un nucleo familiare che sia composto da coniugi non legalmente separati, o da fratelli/sorelle/nipoti con meno di 18 anni o senza limiti di età se affetti da patologia che non gli permetta di svolgere alcun lavoro, nei casi in cui siano orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti
Quindi, nel nucleo familiare del richiedente non devono esserci:
- figli minorenni a carico;
- figli oltre i 18 anni di età e fino ai 21 anni, che frequentino scuole superiori o professionali o di formazione, oppure l’università, nonché titolari di un tirocinio lavorativo o di un contratto di lavoro, con redditi minori di 8000 euro. Inoltre, nella famiglia del richiedente non deve essere presente un figlio maggiorenne fino a 21 anni di età che sia disoccupato e iscritto a centri pubblici per l’impiego, o a servizio civile, o affetto da disabilità (in questo caso non sono previsti limiti di età).
I beneficiari di ANF, a partire dal 1° marzo 2022, oltre a possedere i requisiti appena menzionati, devono essere:
- “Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
- Lavoratori domestici e domestici somministrati;
- Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
- Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
- Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
- Percettori di NASpI;
- Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
- Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
- Lavoratori in aspettativa sindacale;
- Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
- Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
- Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF”
Come riportato dal Comunicato Stampa INPS del 1° marzo 2022.
Domanda Assegno Unico e Domanda Assegno Nucleo Familiare (ANF)
La domanda per l’Assegno Unico e la domanda per l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) può essere presentata anche attraverso i servizi del nostro Patronato Inpas Confsal, cliccando sui link che seguono:
Domanda Assegno Unico Familiare
Domanda Assegno familiare (ANF)