Assegno Unico: maggiorazione nei casi di decesso di uno dei genitori
Requisiti di accesso
Per l’Assegno Unico è prevista una maggiorazione nei casi di decesso di uno dei genitori se si posseggono alcuni requisiti di accesso (contenuti nella Circolare INPS n.76/2023). In particolare la maggiorazione riconosciuta a tali nuclei familiari (anche detti vedovili) è la stessa che si applica ai nuclei i cui genitori siano entrambi titolari di reddito da lavoro, ossia:
- pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, nei casi di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per ISEE superiori l’importo si riduce gradualmente, fino ad annullarsi nei casi di ISEE pari a 40.000 euro. Oltre i 40.000 euro di ISEE la suddetta maggiorazione non spetta.
Facciamo presente che nei casi di nuclei vedovili, la maggiorazione dell’importo verrà applicata a partire dal 1° giugno 2023, senza possibilità di richiedere o ricevere somme a titolo di arretrati.
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Requisiti maggiorazione assegno unico nei casi di decesso di uno dei genitori
I requisiti per accedere alla maggiorazione dell’assegno unico nei casi di decesso di uno dei genitori sono i seguenti:
- il decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente ai cinque anni precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda di Assegno Unico;
- il genitore deceduto, al momento del decesso, risultava lavoratore o pensionato;
- il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di Assegno Unico
Attraverso la suddetta Circolare, l’INPS fa sapere comunque che, nei casi di decesso di uno dei genitori presenti nella domanda di Assegno Unico, lo stesso Istituto provvederà in automatico a far subentrare l’altro genitore nella domanda, e se si posseggono i suddetti requisiti, a riconoscere la maggiorazione fin qui indicata
Integrazione domanda Assegno Unico già inviata
L’integrazione della domanda di Assegno Unico già inviata è necessaria nei casi in cui si sia già indicato come “monogenitoriale” il proprio nucleo familiare, con motivazione “altro genitore deceduto”. In questi casi, infatti, per poter ricevere la maggiorazione, il titolare della domanda deve integrarla con i seguenti dati:
- il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;
- la data del decesso;
- la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.
(come indicato dalla Circolare INPS n.76/2023).
Si fa presente che questa integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data, e che è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.