Assegno Unico: requisiti di cittadinanza e soggiorno
L’Assegno Unico prevede requisiti di cittadinanza e soggiorno specifici, così come stabilito dall’art.3 del decreto legislativo n.230/2021 e come riportato dalla Circolare INPS n.23/2022. Tali requisiti, che ora vedremo insieme, devono essere posseduti nel momento in cui si invia la domanda e per tutto il periodo di ricezione della misura di sostegno alla famiglia.
Quali sono i requisiti di cittadinanza e soggiorno necessari per l’Assegno Unico?
I requisiti di cittadinanza e soggiorno necessari per l’Assegno Unico, in generale, prevedono che, chi richiede tale sostegno al nucleo familiare debba:
- “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi” (decreto legislativo n.230/2021)
Relativamente alla dicitura “o suo familiare”, sono considerati beneficiari dell’Assegno Unico anche:
- “i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente
- i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.)”
come riportato dalla Circolare INPS n.23/2022
Inoltre, sono compresi tra i beneficiari dell’Assegno Unico:
- “gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente”
(circolare INPS n.23/2022)
Assegno Unico: requisiti di residenza e domicilio
L’Assegno Unico, inoltre, prevede anche requisiti di residenza e domicilio. Nella fattispecie il soggetto che richiede l’Assegno deve essere residente e domiciliato sul territorio nazionale italiano sia nel momento di inoltro della domanda, che per tutto il periodo in cui riceve la prestazione di sostegno al reddito familiare.
Tra le deroghe a questi requisiti però troviamo:
- “l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”, come ricorda la suddetta Circolare INPS.
A questo proposito ricordiamo che la presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato in essere nel momento in cui si invia la domanda di Assegno Unico, prevede l’erogazione dello stesso per l’intero anno, sebbene la durata del contratto di lavoro medesimo debba essere almeno di sei mesi.
Pagamento imposte sui redditi in Italia
Il pagamento delle imposte sui redditi in Italia è uno degli ulteriori requisiti necessari per beneficiare dell’Assegno Unico. In questo caso sono considerati soggetti passivi dell’imposta “le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”, come da decreto del Presidente della Repubblica n.971/1986 (TUIR).
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Invio domanda Assegno Unico
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