Assegno Unico: subentro del genitore superstite nella domanda
Per l’Assegno Unico, il subentro del genitore superstite nella domanda, nei casi di decesso del genitore richiedente, avviene in maniera automatica attraverso differenti modalità, ossia:
- se genitore superstite ha già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata verrà trasferita d’ufficio (quindi automaticamente) nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;
- se il genitore superstite non ha invece una domanda di Assegno Unico già attiva, la posizione del genitore deceduto viene trasferita in automatico al genitore superstite, con la creazione di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene indicato come richiedente. “In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS”, spiega la Circolare INPS n.76/2023.
Inoltre, se il pagamento dell’Assegno Unico avveniva interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite dovrà inserire una dichiarazione in cui specifica di essere l’unico soggetto legittimato a ricevere l’assegno. INPS rilascerà a breve l’apposita funzionalità.
In tutti i appena descritti, ad ogni modo, la domanda originaria passerà nello stato di “Trasferita” e la nuova domanda/scheda passerà automaticamente nello stato di “Istruttoria”, per essere poi “Accolta” o “Respinta”.
In seguito, se accolta, verrà inviata una comunicazione tramite e-mail al genitore superstite, con cui verrà informato dell’avvenuto subentro.
Domande Assegno Unico già decadute per decesso del richiedente
Nel caso delle domande di Assegno Unico già decadute per decesso del richiedente, INPS comunica che con il trasferimento automatico della domanda al genitore superstite (come appena visto) a quest’ultimo verranno accreditate le eventuali mensilità non erogate a causa della decadenza della domanda. Inoltre, spiega poi la Circolare INPS n.76/2023, le mensilità non erogate verranno pagate anche nel caso in cui il genitore superstite – prima che si verifichi il trasferimento d’ufficio della domanda – abbia già ripresentato autonomamente una nuova domanda di Assegno Unico per i figli presenti nella domanda decaduta.