Assegno Unico: tutte le maggiorazioni dell’importo previste
L’Assegno Unico prevede una serie di maggiorazioni dell’importo (anche cumulabili), destinate a soggetti che posseggono particolari requisiti, sia economici che amministrativi, come comunicato dalla circolare INPS n.23 del 9 febbraio 2022.
Vediamole insieme.
Maggiorazioni per figli successivi al secondo
Le maggiorazioni per figli successivi al secondo sono pari a 85 euro mensili nel caso si disponga di un indicatore ISEE uguale o minore di 15.000 euro. Questa maggiorazione va però a ridursi, in modo graduale, man mano che l’ISEE aumenta, fino a raggiungere l’importo di 15 euro nel caso di ISEE pari o maggiore di 40.000 euro.
Assegno Unico e maggiorazioni per figli affetti da disabilità
L’Assegno Unico ha delle maggiorazioni per figli affetti da disabilità, oltre al fatto che per questi non esiste limite di età né particolari situazioni occupazionali o di studio.
Nella fattispecie, la suddetta circolare INPS ricorda che:
- per ogni figlio minorenne con accertata disabilità anche a fini ISEE, la somma mensile erogata a titolo di Assegno Unico è aumentata di 105 euro nel caso di non autosufficienza, di 95 euro per disabilità classificata come grave e di 85 euro nei casi di disabilità accertata come media;
- per ogni figlio maggiorenne disabile, con età anagrafica fino a 21 anni e con accertata disabilità almeno classificata come media, la maggiorazione dell’Assegno Unico è uguale a 80 euro mensili, così come da Decreto legislativo n.230/2021;
- per ogni figlio con età uguale o maggiore di 21 anni, affetto da disabilità di grado almeno medio, l’assegno unico è di 85 euro mensili nel caso l’ISEE sia uguale o minore di 15.000 euro. In caso di ISEE più alti, a pari requisiti, l’importo mensile si riduce con gradualità fino a raggiungere i 25 euro mensili in caso di ISEE pari o maggiore di 40.000 euro.
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Maggiorazioni dell’Assegno Unico per madri minori di 21 anni
Le maggiorazioni dell’Assegno Unico per le madri minori di 21 anni sono pari a 20 euro mensili per ogni figlio
Maggiorazioni per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
Le maggiorazioni per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro sono pari a 30 euro al mese per ogni figlio minorenne, nel caso di ISEE uguale o minore di 15.000 euro. Tale maggiorazione si riduce gradualmente all’aumentare dell’ISEE, fino ad azzerarsi in caso di ISEE pari o maggiore di 40.000 euro.
Per “reddito da lavoro” si intende:
- reddito da lavoro dipendente o assimilato;
- reddito da pensione;
- reddito da impresa;
- reddito da occupazione autonoma, compreso il reddito da “prestazioni sportive professionistiche non occasionali” e “le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari, come riportato dalla Circolare INPS n.23/2022.
Si fa presente che tali redditi devono essere posseduti già al momento di invio della domanda.
Maggiorazioni per famiglie con 4 o più figli
Le maggiorazioni per famiglie con 4 o più figli sono forfettarie e pari a 100 euro al mese per ogni nucleo familiare con queste caratteristiche.
Maggiorazione compensativa dell’Assegno Unico per famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro
La maggiorazione compensativa dell’Assegno Unico per famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro è di natura transitoria, ossia valida per gli anni dal 2022 al 2024, nel caso si abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- ISEE del nucleo familiare del richiedente non più alto di 25.000 euro;
- percezione, per il 2021, dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel caso di figli minori, “da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione auto-dichiarata dal richiedente nel modello di domanda)” (circolare INPS n.23/2022);
- la stessa circolare ricorda che “la maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico e universale determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto. Il calcolo della “componente familiare” viene precisato all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente. In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al decreto, assumendo dall’ultima attestazione ISEE valida del genitore richiedente l’assegno il parametro dell’Indicatore della situazione reddituale (ISR). Nel caso di nuclei monoparentali, l’operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al decreto. Il comma 5 dell’articolo in commento descrive il calcolo della cosiddetta “componente fiscale”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle due tabelle (C o D) allegate al decreto legislativo n. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e due i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e pertanto va desunto dall’ultimo ISEE valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini IRPEF, a cui viene sommato l’eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta rilevabile dall’ISEE”.
Infine, le maggiorazioni appena elencate spettano per tutto il 2022, mentre per il 2023 sono previste per una somma pari a 2/3 e per il 2024 pari a 1/3 (così come per gennaio e febbraio 2025). Dal 1° marzo 2025 quindi la maggiorazione in oggetto si azzererà.
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