Aumento esonero contributivo 2023

L’aumento dell’esonero contributivo 2023 è stato introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e riguarda i periodi paga che vanno dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

In particolare, scrive l’INPS nel Messaggio n.1932/2023, si tratta “dell’aumento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore”. Il suddetto Messaggio, inoltre, ne specifica gli importi massimi e i punti percentuali, come andremo ora a vedere.

Caratteristiche

Le caratteristiche dell’aumento dell’esonero contributivo 2023, secondo l’art.39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48,  prevedono un incremento dello stesso pari a 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo della tredicesima. Ad ogni modo, “resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”, ribadisce il Messaggio INPS.

In particolare, rispetto all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023, questo nuovo esonero relativo al periodo luglio 2023-dicembre 2023 è, quindi, aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, e pertanto è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro

comunica INPS nel suddetto Messaggio.

Effetti sulla tredicesima dell’aumento esonero contributivo 2023

Gli effetti sulla tredicesima dell’aumento dell’esonero contributivo 2023 prevedono:

  • per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima”

riporta il Messaggio n.1932/2023 INPS

Di conseguenza “l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro(pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro(pari all’importo di 1.923 euro/12)”

 ribadisce il suddetto Messaggio INPS.

 

Per ulteriori informazioni, si rimanda al Messaggio INPS n.1932/2023

 

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