Brexit: 31 dicembre fine transizione, cosa cambia per lavoratori
In materia di Brexit, il messaggio Inps n. 4805 del 22 dicembre 2020 chiarisce come poter mantenere la Certificazione A1, che permette al lavoratore distaccato di rimanere assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l’ impresa per cui lavora, o dove si è trasferito, se lavoratore autonomo: per periodi di lavoro che terminano infatti successivamente al 31 dicembre 2020 (quindi dopo la fase di transizione della Brexit), i cittadini dell’Unione Europea che esercitano un’ attività subordinata o autonoma nel Regno Unito possono mantenere detta situazione finché continuano a trovarsi nella stessa condizione odierna, secondo l’art. 30, par. 1, lett. e), punto i), e par. 2, Titolo III dell’ Accordo di recesso.
L’ Inps comunica inoltre che, qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente il 31 dicembre 2020 e con data finale successiva allo stesso giorno, le stesse dovranno essere accolte, e i relativi documenti A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato. Invece, le richieste già pervenute per i periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, le Strutture territoriali comunicheranno al richiedente, la rettifica, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’ intero periodo richiesto, “purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile” Inoltre, anche ai cittadini di Paesi Terzi, soggetti all’applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972, potranno essere rilasciate le certificazioni E101 con termine finale successivo al 31 dicembre 2020 (art. 30, par. 1, lett. g), del Titolo III dell’ Accordo di recesso, con il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato.
Ad ogni modo, la Circolare Inps n.16 del 4 febbraio 2020, aveva già dato istruzioni operative in materie previdenziali, pensionistiche e di sostegno al reddito, relative alla Brexit e dell’ entrata in vigore del relativo Accordo di recesso dall’ Ue: in particolare si era occupata di totalizzazione in materia pensionistica, sostegno del reddito e disoccupazione, per quanto riguardava il periodo fino al 31 dicembre 2020.