Calendario pagamenti pensioni di giugno, luglio e agosto 2021
Il pagamento delle pensioni, di giugno, luglio e agosto 2021, da parte dell’ INPS, è stato anticipato rispettivamente al 26 maggio 2021, 25 giugno 2021 e 27 luglio 2021, come stabilito dall Ocdpc n. 778 del 18 maggio 2021.
Ovviamente, il calendario è valido per chi deve recarsi direttamente allo sportello postale, per ritirare la pensione.
Qui puoi vedere le date del pagamento della pensione di giugno, aggiornate per lettera del cognome.
Ocdpc n. 778 del 18 maggio 2021 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Articolo 1 (Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale)
- Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:
- di competenza del mese di giugno 2021, è anticipato dal 26 maggio al 1° giugno 2021;
- di competenza del mese di luglio 2021, è anticipato dal 25 giugno al 1° luglio 2021;
- di competenza del mese di agosto 2021, è anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021.
- Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.
- Poste Italiane S.p.A. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
- In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio