Cassa integrazione

Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid-19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Per le aziende che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane, è prevista la possibilità di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020.
Per un totale, quindi, di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.
Inoltre, sono previste 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid-19, entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 73 bis dello stesso Decreto, che però potranno essere utilizzate a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’ emergenza epidemiologica.
L’articolazione temporale (5 + 4 settimane) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (per un totale di 18 settimane consecutive).
Come da anticipazioni, è confermato che spetta l’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19.

Novità anche per la cassa integrazione in deroga

 l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all’ Inps per velocizzare i tempi di erogazione. I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall’ Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Sarà sempre l’Inps a provvedere all’ erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l’Inps verificherà che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd.